Entrerà in vigore a metà febbraio il DECRETO MINISTERIALE del 26 luglio 2017 (GU n.191 del 17-8-2017) che pone l’ obbligo di indicazione dell’origine del grano duro nell’etichetta della pasta di semola di grano duro.
Le disposizioni del decreto si applicano:
- alle PASTE ALIMENTARI DI GRANO DURO di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.
L’indicazione in etichetta dell’origine del grano duro non si applica:
- alle paste alimentari fresche e stabilizzate
- alle paste alimentari destinate ad altri Paesi UE o extra
- ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea
Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- Paese di molitura : nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.
Le indicazioni Paese di coltivazione del grano e del Paese di molitura devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo
I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore: 17 febbraio 2118
Sanzione etichetta non conforme: da 1600 a 9500 euro
Per scarica il decreto: DM 26 luglio 2017 – Decreto Indicazione Origine Grano in etichetta della Pasta
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