Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento D.Lgs 15/09/2017

Ritorna l’ Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento D.Lgs 15/09/2017 dei prodotti alimentari.

Decreto Legislativo 15 settembre 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU n.235 del 7-10-2017. Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015.

 

Le disposizioni del decreto si applicano:indicazione stabilimento di produzione e confezionamento in etichetta

  • agli alimenti preimballati destinati al consumatore o collettività

 

Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta:

I prodotti  alimentari  preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività  devono riportare sul preimballaggio o  su un’etichetta ad  esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del  regolamento (UE) 1169/2011

 

L’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento non è obbligatoria:

  • quando la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincide con la sede del operatore che ne effettua la commercializzazione
  • per i prodotti alimentari preimballati che riportano  marchi  di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 bollo CEE o la  bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004
  • quado il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento
  • per i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea

 

Specifiche per la Vendita all’ingrosso

I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività  per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente  alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

 

Quali Indicazioni riportare?

La sede dello stabilimento di produzione o,  se diverso, di confezionamento, si intende l’indicazione in etichetta di:

  • località  e indirizzo dello stabilimento
  • solo la località , se consente l’agevolmente e  immediatamente l’identificazione dello stabilimento

 

Principali Sanzioni

Mancata indicazione della sede dello stabilimento di  produzione o, se diverso, di confezionamento, nei prodotti alimentari sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro

Mancato rispetto delle modalità  di indicazione in etichetta delle informazioni obbligatorie per gli alimenti , così come previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti, sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro

 

Entrata in vigore22-10-2017

Termine del periodo transitorio di adeguamento: 180 gg dal 07-10-2017  (05 aprile 2018)

-Testo dell’ Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento D.Lgs 15/09/2017 : D.Lgs 15 settembre 2017, n. 145 Indicazione Stabilimento di produzione e confezionamento

 

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