Insetti come Alimenti dal 2018 – Regolamento UE 2015/2283 Novel Food

Insetti come Alimenti dal 2018 – Regolamento UE 2015/2283 Novel Food 

A distanza di venti anni l’Unione Europea con il nuovo Regolamento UE 2015/2283 ha deciso di adeguare la normativa all’evoluzione della tecnologia e alle richieste di un mercato più “globale”:

  • riducendo i tempi per il rilascio dell’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di nuovi alimenti
  • introducendo nuovi requisiti per poter immettere sul mercato nuovi alimenti.

 

GLI INSETTI COME ALIMENTI

Il regolamento che si attuerà dal 1 gennaio 2018, consentirà alle aziende alimentari la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di alimenti e prodotti derivati a base di insetti avendo introdotto le seguenti possibilità per richiederne l’autorizzazione.

  • Storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo: la sicurezza dell’alimento in questione è attestata dai dati relativi alla sua composizione e dall’esperienza dell’uso continuato, per un periodo di almeno 25 anni, nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese terzo.
  • Alimento tradizionale da un paese terzo: un nuovo alimento (come definito sotto), diverso quelli riportati ai punti i), iii), vii), viii), ix) e x) della stessa lettera, derivato dalla produzione primaria che vanta una storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo.

Tali nuovi alimenti, riportati nelle normative con il termine inglese ” novel food “, prima di essere introdotti sul mercato dovranno essere iscritti in un elenco dell’Unione Europea previa approvazione secondo la procedura autorizzativa descritta dal Regolamento.

Utilizzare gli Insetti come alimenti rappresenta una novità in Europa ma è la conseguenza di una inevitabile globalizzazione, infatti nella maggior parte dei Paesi del mondo il consumo di insetti come alimenti è una pratica presente da sempre.

Studi e ricerche hanno documentato che l’allevamento degli insetti a scopi alimentari comporti un inferiore impatto ambientale rispetto ad altre pratiche, ed il loro consumo possa rappresentare una valida fonte nutritiva alternativa in previsione dell’aumento della popolazione globale.

Per alcuni consumatori è disgustoso il solo pensiero,  sicuramente incuriosisce e la maggior parte degli italiani ora non li mangerebbe, ma dobbiamo pensare agli insetti non solo come alimenti interi tali e quali, ma ad esempio come sfarinati utilizzati per arricchire prodotti già in commercio.

Molto probabilmente l’utilizzo di insetti per la produzione di alimenti rientrerà fra le opzioni dell’industria alimentare e diventerà normalità per le prossime generazioni.

 

MANUALE HACCP E  UTILIZZO DEGLI INSETTI COME ALIMENTI

E con l’HACCP? Le aziende che produrranno, trasformeranno e commercializzeranno prodotti alimentari contenenti insetti dovranno ovviamente considerarli nel manuale di autocontrollo. Il manuale HACCP dovrà contenere anche la valutazione dei rischi derivante dall’utilizzo degli insetti e le misure di prevenzione attuate dall’azienda in autocontrollo.

 

COSA SI INTENDE PER NUOVO ALIMENTO ( NOVEL FOOD )

«nuovo alimento»: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

  • i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell’Unione prima del 15 maggio 1997;
  • ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
  • iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
  • iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante: — pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure — pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
  • v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;
  • vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
  • vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
  • viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», ovvero, qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.;
  • ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013: — risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 di cui alla lettera a), punto vii), del presente paragrafo, oppure — contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, come definiti alla lettera f) del presente paragrafo;
  • x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell’Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;

 

NORMATIVA Insetti come Alimenti dal 2018 – Regolamento UE 2015/2283 Novel Food

Il regolamento completo, che non menziona direttamente gli insetti è scaricabile al seguente link:   Regolamento (UE) 2015-2283 – Novel Food – insetti

 

 

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