Denominazione PANE FRESCO – PANE CONSERVATO – PANE DECONGELATO

Denominazione PANE FRESCO – PANE CONSERVATO – PANE DECONGELATO

 

Il 19-12-2018 entrerà in vigore il DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 1 ottobre 2018, n. 131:

Regolamento recante disciplina della denominazione di panificio, di pane fresco e dell’adozione della dicitura pane conservato. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19-11-2018

 

Questa normativa è importante in quanto:

  • identifica quale prodotto può essere posto in vendita con la denominazione di “PANE FRESCO”
  • impone l’aggiunta dell’indicazione sullo stato fisico o sui trattamenti che il prodotto ha subito (congelato/ surgelato)

 

Con il regolamento recante sulla denominazione di panificio, di pane fresco e dell’adozione della dicitura pane conservato, il legislatore ha chiarito come deve essere denominato il pane in base al processo produttivo dal quale si è ottenuto.

L’evoluzione delle tecnologie alimentari, hanno portato una crescente offerta di prodotti “pane” ottenibili a prezzi inferiori e aventi caratteristiche organolettiche sempre più vicine al prodotto ottenuto con metodi “tradizionali”.

Lo scopo della normativa è di garantire ai clienti di distinguere ad esempio tra un PANE appunto definito FRESCO e un PANE ottenuto ad esempio da impasti o semilavorati mantenuti e/o commercializzate surgelati o congelati, PANE CONSERVATO.

Consentire quindi una distinzione tra un pane definibile artigianale “tradizionale” realizzato “come una volta”, ovvero con un processo di lavorazione in continuo senza interruzioni, e il pane in genere sempre più diffuso nella GDO grande distribuzione (nelle catene, nei franchising).

 

Quindi attenzione a non porre in vendita pane fresco se non avente le caratteristiche riportate nella normativa, in particolare se trattasi di pane conservato decongelato, o comunque ottenuto da prodotto parzialmente cotto surgelato.

 

Si riporta di seguito le definizioni previste dalla normativa per panificio e per il pane.

 

Definizione di panificio

Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Definizione di pane fresco

1. E’ denominato fresco il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
2. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Pane conservato o a durabilità prolungata

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato (sfuso), la denominazione dell’alimento deve comprendere o essere accompagnata da un’indicazione

a. dello stato fisico nel quale si trova il prodotto
b. dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio, surgelato, concentrato, affumicato, congelato), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.

2. Il pane non preimballato (sfuso), per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché’ le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, il pane per il quale e’ utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.

 

Periodo transitorio
E’ consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Sanzioni

Le violazioni sono punite ai sensi del D.Lgs. 31/03/98 n. 114
Sanzioni previste: da 2.500 a 15.500 euro

Testo

Il testo completo della normativa della denominazione di panificio, di pane fresco e dell’adozione della dicitura pane conservato è scaricabile al seguente link:  Decreto MSE 131_2018 Denominazione Pane Fresco o Decongelato

 

Denominazione PANE FRESCO – PANE CONSERVATO – PANE DECONGELATO: DECRETO MSE 1 ottobre 2018, n. 131 Studio RIGA Consulting,  e-mail: info@rigaconsulting.it    tel. 338 2269002

 

Vedi anche la precedente legge sulla denominazione di vendita della Regione Emilia Romagna 21/2017