REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2024 in vigore dal 2025 Vietato il bisfenolo nei MOCA.
Il Regolamento (UE) 2024/3190
vieta l’utilizzo del bisfenolo A (BPA),e di altri bisfenoli e derivati, per la produzione dei seguenti oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
- adesivi;
- gomme;
- resine a scambio ionico;
- materie plastiche;
- inchiostri da stampa;
- siliconi;
- vernici e rivestimenti.
Il regolamento riporta che sono vietati l’utilizzo del BPA e dei suoi sali nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA.
Il BPA e i suoi sali rimangono tuttavia utilizzabili nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per applicazione specifiche : 4,4’- isopropilidendifenolo (bisfenolo A) utilizzabile in Vernici e rivestimenti e Materie plastiche a determinare applicazioni specifiche e restrizioni. Vedi allegato II della normativa sotto scaricabile.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Gli operatori economici garantiscono che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal presente regolamento siano corredati, in tutte le fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, di una dichiarazione di conformità oltre ad una documentazione giustificativa prontamente disponibile agli Organi di Controllo per dimostrare tale conformità.
La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni minime obbligatorie:
- l’identità, l’indirizzo e i dati di contatto, compresi un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica corrente, dell’operatore economico che rilascia la dichiarazione di conformità;
- l’identità, l’indirizzo e i dati di contatto, compresi un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica corrente, dell’operatore economico che fabbrica o importa il materiale o l’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- l’identità del materiale o dell’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, compresi i materiali intermedi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e gli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- la data della dichiarazione;
- un elenco dei bisfenoli o dei derivati di bisfenoli utilizzati nella fabbricazione del materiale o dell’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- una dichiarazione attestante che il materiale o l’oggetto intermedio destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari o l’oggetto finale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari è conforme al presente regolamento e alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizione transitorie sono distinte per i materiali monouso e quelli ad uso ripetuto.
Monouso
- Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.
- Fino al 20 gennaio 2028 per oggetti FINALI MONOUSO destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari adibiti alla conservazione ortofrutticoli, prodotti della pesca e per gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sui quali una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando il BPA è stato applicato solo sulla superficie metallica esterna
Uso ripetuto
- Fino al 20 luglio 2026 oggetti finali ad USO RIPETUTO destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA
- Fino al 20 gennaio 2028 oggetti finali ad USO RIPETUTO destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare
- Gli oggetti finali ad USO RIPETUTO destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.
Vietato il bisfenolo nei MOCA –> scarica il REGOLAMENTO (UE) 2024_3190