Entrerà in vigore a metà febbraio il DECRETO MINISTERIALE del 26 luglio 2017 (GU n.190 del 16-8-2017) che pone l’ obbligo di Indicazione dell’origine in etichetta del Riso.
Le disposizioni del decreto si applicano:
- al RISO come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325
L’indicazione in etichetta dell’origine del grano duro non si applica:
- ai prodotti legalmente “fabbricati” o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea
Sull’etichetta del Riso devono essere riportate le seguenti diciture:
– Paese di coltivazione del riso: nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
– Paese di lavorazione: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
– Paese di confezionamento: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso;
Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.
I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.
Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
Entrata in vigore: 16 febbraio 2018
Sanzione etichetta non conforme: da 1600 a 9500 euro
Per scaricare il testo del decreto: DM 26 luglio 2017 -Obbligo Indicazione origine riso
Richiedi consulenza per l’etichettatura degli alimenti allo Studio RIGA consulting, e-mail: info@rigaconsulting.it tel. 338 2269002