Ritorna l’ Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento D.Lgs 15/09/2017 dei prodotti alimentari.
Decreto Legislativo 15 settembre 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU n.235 del 7-10-2017. Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015.
Le disposizioni del decreto si applicano:
- agli alimenti preimballati destinati al consumatore o collettività
Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta:
I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 1169/2011
L’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento non è obbligatoria:
- quando la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincide con la sede del operatore che ne effettua la commercializzazione
- per i prodotti alimentari preimballati che riportano marchi di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 bollo CEE o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004
- quado il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento
- per i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea
Specifiche per la Vendita all’ingrosso
I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Quali Indicazioni riportare?
La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, si intende l’indicazione in etichetta di:
- località e indirizzo dello stabilimento
- solo la località , se consente l’agevolmente e immediatamente l’identificazione dello stabilimento
Principali Sanzioni
Mancata indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nei prodotti alimentari sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro
Mancato rispetto delle modalità di indicazione in etichetta delle informazioni obbligatorie per gli alimenti , così come previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti, sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro
Entrata in vigore: 22-10-2017
Termine del periodo transitorio di adeguamento: 180 gg dal 07-10-2017 (05 aprile 2018)
-Testo dell’ Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento D.Lgs 15/09/2017 : D.Lgs 15 settembre 2017, n. 145 Indicazione Stabilimento di produzione e confezionamento
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